Regolamento generale e contabile

REGOLAMENTO GENERALE E CONTABILE Vigente

Art. 1 MODALITA' E LIMITI DEI RIMBORSI SPESE
1) Ai volontari e dirigenti saranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per il viaggio, alloggio e vitto qualora l'attività  prestata che ha dato motivo alla spesa sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti a norma di Statuto.

2) Le autorizzazioni vengono adottate dalla Direzione Nazionale e da quella Sezionale negli ambiti di rispettiva competenza. In caso d'urgenza le autorizzazioni sono adottate dal Presidente e sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della relativa Direzione.

3) La Direzione Nazionale, indica annualmente i limiti dei rimborsi spese determinando i parametri applicabili per le singole voci. A tali indicazioni faranno riferimento le Direzioni sezionali nei limiti delle rispettive disponibilità  finanziarie.

Art. 2 ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE CONVOCAZIONI

1) Le sedute degli organi associativi sono convocate tramite avviso spedito almeno 15 giorni prima della data fissata. Della spedizione fa fede il protocollo regolarmente tenuto.

2) L'avviso deve contenere:

  • il luogo la data e l'ora della seduta;
  • l'ordine del giorno;

3) L'avviso di convocazione è di competenza del Presidente dei rispettivi organi.

Art. 3 ORGANI ASSOCIATIVI: DELLE RIUNIONI, DELLE VALIDITA', DELLE DETERMINAZIONI E DELLE ELEZIONI
1) Le riunioni degli organi associativi sono presiedute dai rispettivi Presidenti cosà come indicato dallo Statuto Sociale.Nelle sedute di insediamento e di costituzione e fino alla nomina degli organi direttivi, le riunioni sono presiedute dal socio più anziano per età .

2) Per la validità  delle sedute della Direzione Nazionale, della Direzione Provinciale nonchਠper la validità  delle Assemblee si rimanda a quanto disposto dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

3) Le delibere delle direzioni sono approvate quando riportano la metà più uno dei voti; a parità di voti, quello del presidente è dirimente; per l'assemblea invece quando riportano la metà  più uno dei voti degli aventi diritto.

4) In caso di elezione risultano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero dei voti; a parità  di voti risulta eletto il candidato con la maggiore età  anagrafica.

5) Le votazioni avvengono con voto palese salve le elezioni e le determinazioni riguardanti persone ove si applica lo scrutinio segreto.

6) Delle sedute degli organi viene redatto verbale a cura della persona designata ad assumere la funzione di segretario.Il verbale sottoscritto dal segretario e dal presidente viene conservato, unitamente ai provvedimenti adottati, secondo le modalità  stabilite dalla Direzione nazionale.

Art. 4 ORGANI ASSOCIATIVI: DEI POTERI D'URGENZA, DELLA SUPPLENZA, DELLE SOSTITUZIONI, DELLA PROROGA E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1) In caso di urgenza le decisioni di competenza degli organi associativi possono essere assunte dai rispettivi presidenti. Tali atti saranno sottoposti a ratifica nella prima seduta collegiale utile.

2) In tutti gli organi associativi, in caso di impedimento o assenza del presidente, il vice presidente ne esplica le funzioni a tutti gli effetti e per la durata dell'impedimento o dell'assenza.

3) In caso di vacanza negli organi associativi si procede come segue:

  • se la vacanza riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, lo stesso decade nella sua interezza e si procederà  al suo integrale rinnovo convocando entro 60 giorni l'organo competente a norma di statuto per provvedere alla reintegrazione.
  • se la vacanza non riguarda la maggioranza degli elementi dell'organo, la reintegrazione avverrà  con la cooptazione all'interno dell'organo stesso con i primi dei non eletti altrimenti in caso di mancanza dei non eletti si procederà  entro 60 giorni alla relativa reintegrazione a norma di statuto.

4) Alla scadenza dei rispettivi mandati, i componenti degli organi rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti e per gli adempimenti statutari fino all'insediamento degli organismi rinnovati.

5) Qualora, nonostante l'applicazione dei commi precedenti, si determinino situazioni di inattività , disfunzione grave o comunque di mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, la Direzione nazionale nomina un commissario straordinario che dura in carica il tempo strettamente necessario al ripristino della normale funzionalità  dell'organo commissariato, e comunque non oltre sei mesi.

6) La Direzione Nazionale vigila sul regolare funzionamento delle strutture sezionali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari.
Le decisioni della Direzione Nazionale sono inappellabili.

7) La Direzione Nazionale può essere invocata per i motivi del comma precedente da chiunque vi abbia interesse entro 30 giorni dal provvedimento.

Art. 5 DELLA CONTABILITA'
1) I conti consuntivi e i programmi di attività  corredati dal relativo piano finanziario devono essere predisposti in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione delle relative assemblee, da tenersi improrogabilmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

2) I conti consuntivi ed i programmi di attività  corredati dal relativo piano finanziario delle rispettive sezioni, una volta approvati, dovranno pervenire entro il 15 ottobre alla Direzione nazionale per conoscenza.

3) La Direzione nazionale determina le modalità  di tenuta della contabilità  e indica le modalità  di presentazione dei conti.4) Ogni piano finanziario dovrà ispirarsi al principio dell'equilibrio contabile raggiunto mediante l'autonoma acquisizione di risorse sufficienti all'espletamento delle attività  programmate.
Ai conti sezionali devono essere imputati gli oneri di cui all'articolo n. 4 della legge n.266/91.

Art. 6 DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1) Avverso i provvedimenti degli organi associativi è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni dall'adozione dell'atto o dalla comunicazione dello stesso.

2) Il ricorso può essere presentato direttamente dall'interessato.

3) Il Presidente del collegio dei probiviri, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del ricorso, trasmette all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed agli eventuali ricorrenti copia del ricorso presentato e dei relativi allegati.

4) L'organo che ha emanato l'atto impugnato e gli eventuali ricorrenti, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, inviano le proprie contro deduzioni al collegio dei probiviri.

5) Il Presidente del collegio dei probiviri acquisite le contro deduzioni o decorso il termine per la presentazione delle stesse, convoca il collegio per la decisione del ricorso.

6) Nella seduta fissata dal Presidente il collegio decide il ricorso salvo che non si rendano necessari supplementi istruttori.

Art. 7 DELLE AMMISSIONI E DELLE ESCLUSIONI
1) La Direzione Nazionale, unitamente alla delibera di istituzione delle nuove sezioni, provvede all'ammissione dei soci delle medesime fino alla regolare nomina della Direzione Sezionale.

2) I provvedimenti di esclusione possono essere adottati: dalle Direzioni Sezionali nei confronti dei volontari o dei dirigenti sezionali che per tre volte e senza giustificato motivo non abbiano svolto le attività  richieste o esercitato la carica conferita; dalla Direzione Nazionale nei confronti dei dirigenti nazionali, nei casi previsti dal comma precedente.